Resta confermata la sanzione da
750mila euro inflitta dall'Agcom nel giugno 2021 alla società
Viagogo a conclusione di una istruttoria relativa al contrasto
del bagarinaggio online (il cosiddetto secondary ticketing).
L'ha deciso con sentenza il Tar del Lazio.
I fatti di cui alla contestazione dell'Autorità partivano da
una precedente sanzione inflitta nel marzo 2020 per la
violazione delle norme sul secondary ticketing. Qualche mese
dopo arrivò alla stessa Agcom una segnalazione della Polizia
postale di Ferrara con la quale era stato acquisito un esposto
della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara contenente
segnalazioni di alcuni utenti che denunciavano proprio ipotesi
di secondary ticketing tramite i siti Viagogo.it e Viagogo.com
relativamente alla messa in vendita di biglietti a prezzi
maggiorati (tra il 158 % e il 180 %) rispetto ai prezzi nominali
relativi a cinque concerti di Nicola Piovani. L'Autorità accertò
la violazione e sanzionò Viagogo AG con 750mila euro.
Il Tar, aderendo alle argomentazioni già espresse dalla
giurisprudenza amministrativa in procedimenti simili, ha
ritenuto che nel merito il ricorso di Viagogo non possa trovare
accoglimento. Premettendo che dal complessivo quadro normativo
in materia emerge chiaramente il divieto di rivendita e/o
collocamento dei titoli di accesso alle attività di spettacolo
da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi di
emissione, al fine di "contrastare l'elusione e l'evasione
fiscale, nonché assicurare la tutela dei consumatori e garantire
l'ordine pubblico con riferimento a tale tipologia di attività",
i giudici hanno ritenuto che l'attività realizzata da Viagogo
sia da ricondurre nella fattispecie sanzionata. "Ne consegue,
pertanto - si legge nella sentenza - l'irrilevanza delle
contestazioni circa l'insussistenza di una concreta attività di
vendita (ovvero di mandato alla vendita) rispetto ai titoli
compravenduti"; e "non merita, poi, accoglimento neppure la tesi
sul suo presunto ruolo di hosting provider di tipo 'passivo'".
Quanto alla quantificazione della sanzione, ad avviso del Tar
i criteri adottati dall'Autorità risultano "in definitiva,
rispettosi del dettato normativo e regolamentare".
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