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Secondary ticketing, Tar conferma multa 750mila euro a Viagogo

Secondary ticketing, Tar conferma multa 750mila euro a Viagogo

Sanzionato caso di bagarinaggio online

ROMA, 01 aprile 2025, 16:12

Redazione ANSA

ANSACheck

Resta confermata la sanzione da 750mila euro inflitta dall'Agcom nel giugno 2021 alla società Viagogo a conclusione di una istruttoria relativa al contrasto del bagarinaggio online (il cosiddetto secondary ticketing).
    L'ha deciso con sentenza il Tar del Lazio.
    I fatti di cui alla contestazione dell'Autorità partivano da una precedente sanzione inflitta nel marzo 2020 per la violazione delle norme sul secondary ticketing. Qualche mese dopo arrivò alla stessa Agcom una segnalazione della Polizia postale di Ferrara con la quale era stato acquisito un esposto della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara contenente segnalazioni di alcuni utenti che denunciavano proprio ipotesi di secondary ticketing tramite i siti Viagogo.it e Viagogo.com relativamente alla messa in vendita di biglietti a prezzi maggiorati (tra il 158 % e il 180 %) rispetto ai prezzi nominali relativi a cinque concerti di Nicola Piovani. L'Autorità accertò la violazione e sanzionò Viagogo AG con 750mila euro.
    Il Tar, aderendo alle argomentazioni già espresse dalla giurisprudenza amministrativa in procedimenti simili, ha ritenuto che nel merito il ricorso di Viagogo non possa trovare accoglimento. Premettendo che dal complessivo quadro normativo in materia emerge chiaramente il divieto di rivendita e/o collocamento dei titoli di accesso alle attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione, al fine di "contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico con riferimento a tale tipologia di attività", i giudici hanno ritenuto che l'attività realizzata da Viagogo sia da ricondurre nella fattispecie sanzionata. "Ne consegue, pertanto - si legge nella sentenza - l'irrilevanza delle contestazioni circa l'insussistenza di una concreta attività di vendita (ovvero di mandato alla vendita) rispetto ai titoli compravenduti"; e "non merita, poi, accoglimento neppure la tesi sul suo presunto ruolo di hosting provider di tipo 'passivo'".
    Quanto alla quantificazione della sanzione, ad avviso del Tar i criteri adottati dall'Autorità risultano "in definitiva, rispettosi del dettato normativo e regolamentare".
   

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