Il ministero dell'Istruzione e del Merito smentisce in una nota "la 'bufala' riportata da un quotidiano online circa un presunto dietro front del ministro sui requisiti di ammissione all'esame di maturità". Il riferimento è a quanto pubblicato questa mattina dal sito di Repubblica.
"La nota che viene citata, del direttore generale degli ordinamenti scolastici, ricorda semplicemente alle scuole (a seguito di alcune richieste di chiarimento) che le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 150/2024 riguardano solo l'incidenza del voto di condotta ai fini dell'ammissione all'esame di Stato e non i requisiti di ammissione relativi alle materie. Questi ultimi - spiega il ministero - sono e restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017, non modificato per questa parte dalle nuove disposizioni. Una serena e obiettiva lettura della nota ministeriale avrebbe evitato inutili allarmismi". Così in una nota il Mim.
"Nessun dietrofront sugli esami di maturità. L'insufficienza che comporta la non ammissione riguarda solo il voto in condotta e non il profitto". E' quanto viene precisato da fonti del Ministero dell'istruzione e del merito. Dunque, viene sottolineato, con un'insufficienza sul profitto i consigli di classe possono ammettere il candidato all'esame di Stato mentre col 5 in condotta non si potrà sostenere la maturità. Col 6 si dovrà portare una tesina su educazione civica.
"Le disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2024 - spiega in una circolare alle scuole il direttore generale del Ministero dell'Istruzione, Antonella Tozza - sono intervenute esclusivamente sulla tematica della valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all'esame di Stato, senza riguardare in alcun modo le previsioni relative alla valutazione delle discipline ai fini dell'ammissione all'esame di Stato". Pertanto, per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le vecchie disposizioni le quali "prevedono che siano ammessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo".
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