Alla base della denuncia
presentata contro Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi e Carlo
Nordio dalla "vittima A/75000/23" delle torture di Osama Almasri
Najim alla Corte Penale Internazionale ci sono tre presupposti
giuridici: la Cpi, sulla base dello Statuto di Roma del 1998,
può perseguire solo gli individui, e non gli Stati; l'articolo
70 dello Statuto, al quale fa appiglio la denuncia; il fatto che
qualunque individuo o gruppo di individui può presentare un
simile atto al procuratore della Corte dell'Aja. Nelle procedure
della Cpi, in realtà, l'atto non viene definito denuncia ma
'comunicazione'. E, soprattutto, non è un atto che comporta
automaticamente l'apertura di un'indagine. In più casi è
accaduto che una comunicazione sia stata, fatte le dovute
verifiche, cestinata.
L'accusa contenuta all'interno della denuncia si potrebbe
esplicare in parole semplici come "un oltraggio alla giustizia"
perpetrata dalla premier e dai suoi due ministri. L'articolo 70
fa riferimento infatti ad una casistica di "reati commessi ai
danni dell'amministrazione della giustizia se sono perpetrati
intenzionalmente". Gli avvocati Omer Shatz e Juan Branco hanno
fatto riferimento al punto c del comma 1 della casistica
elencata dall'articolo 70: "Influenzare in modo corrotto un
testimone; ostacolare o interferire con la presenza o la
deposizione di un testimone; ritorsioni nei confronti di un
testimone per aver reso una testimonianza; distruggere,
manomettere o interferire con la raccolta di
prove".
Spetta al procuratore generale, in questo caso come in tutti
gli altri, decidere se aprire un'indagine o non farlo, in quanto
- recita l'articolo 53 - sia stata determinata "la mancanza di
un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria". In questa
fase la Corte può interpellare anche l'Assemblea degli Stati
Parte, ovvero i firmatari dello Statuto di Roma. Il procuratore,
nella sua istruttoria, può richiedere informazioni agli Stati
parte, all'Onu, a organizzazioni governative o intergovernative.
Se reputa fondata la denuncia, presenta alla Camera Preliminare
una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad
ogni elemento di supporto raccolto. Con il via libera della
Camera Preliminare, il procuratore può chiedere ai giudici di
esaminare: un mandato di arresto internazionale, per la cui
applicazione è necessaria la collaborazione degli Stati membri;
l'ordine di presentarsi di fronte i giudici, che se violato, è
seguito dal mandato di arresto.
La fase successiva è denominata Pre-Trial Stage e può essere
attivata solo con la presenza del soggetto accusato. In udienza
sono ascoltati il procuratore della Cpi, la difesa, i legali
delle vittime. Entro 60 giorni il collegio decide se il processo
decade o può continuare. Nel secondo caso inizierà il
Trial-Stage: il procuratore deve provare la colpa dell'accusato
oltre ogni ragionevole dubbio davanti ad un collegio giudicante
di tre giudici. Al termine del processo ci sarà il verdetto. La
Cpi prevede, comunque, che ci possa essere un ricorso in
appello.
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