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Tar dà torto a Pappalardo, legittimi divieti per raduno del 2022

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Tar dà torto a Pappalardo, legittimi divieti per raduno del 2022

L'obiettivo era contestare i provvedimenti su emergenza Covid

ROMA, 08 maggio 2025, 12:23

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Sono da ritenersi legittimi i provvedimenti con i quali il questore e il prefetto di Roma, tra il 4 e il 7 febbraio 2022, opposero il divieto al "Raduno nazionale del Fronte di Liberazione Nazionale" previsto dal 10 al 13 febbraio ai Pratoni del Vivaro, tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, e il divieto di effettuare qualsiasi manifestazione sul territorio della Città Metropolitana di Roma dal 9 al 14 febbraio 2022, nonché la direttiva con cui il ministero dell'Interno nel novembre 2021 aveva fornito indicazioni specifiche sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie nel periodo Covid. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'ex generale dei carabinieri, Antonio Pappalardo, e dal Fronte di Liberazione Nazionale.
    I giudici amministrativi preliminarmente hanno dichiarato improcedibili "per sopravvenuta carenza d'interesse" i motivi di ricorso focalizzati sul provvedimento del Questore e del Prefetto capitolini, ritenendo che entrambi gli atti "hanno esaurito integralmente i loro effetti, non risultando più idonei a produrre conseguenze attuali o future nella sfera giuridica dell'associazione ricorrente, con la conseguenza che il loro eventuale annullamento non comporterebbe alcuna utilità pratica, diretta ed immediata". Il Tar è comunque andato oltre, dovendo accertare la legittimità o meno degli atti per verificare l'esistenza di un interesse ai fini risarcitori.
    Ecco che allora per i giudici "nel caso di specie, le Amministrazioni motivavano espressamente e in modo circostanziato in ordine all'inidoneità dell'area indicata per lo svolgimento dell'evento, stante la non facile percorribilità delle vie di accesso, anche avuto riguardo alla gestione dei servizi e delle procedure di soccorso, peraltro in pieno periodo pandemico". Ne consegue che, i provvedimenti "non risultano censurabili, essendo il risultato di un equilibrato bilanciamento dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti rispetto ad interessi parimenti tutelati dalla Costituzione".
    La legittimità dell'azione amministrativa che è stata sottoposta al vaglio del Tar del Lazio, infine, "comporta la reiezione dell'istanza risarcitoria sollevata dalla ricorrente - peraltro, genericamente posta - non essendosi concretizzata alcuna illiceità causativa di danno".
   

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