Sono da ritenersi legittimi i
provvedimenti con i quali il questore e il prefetto di Roma, tra
il 4 e il 7 febbraio 2022, opposero il divieto al "Raduno
nazionale del Fronte di Liberazione Nazionale" previsto dal 10
al 13 febbraio ai Pratoni del Vivaro, tra i Comuni di Rocca di
Papa e Velletri, e il divieto di effettuare qualsiasi
manifestazione sul territorio della Città Metropolitana di Roma
dal 9 al 14 febbraio 2022, nonché la direttiva con cui il
ministero dell'Interno nel novembre 2021 aveva fornito
indicazioni specifiche sullo svolgimento di manifestazioni di
protesta contro le misure sanitarie nel periodo Covid. L'ha
deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha
respinto un ricorso proposto dall'ex generale dei carabinieri,
Antonio Pappalardo, e dal Fronte di Liberazione Nazionale.
I giudici amministrativi preliminarmente hanno dichiarato
improcedibili "per sopravvenuta carenza d'interesse" i motivi di
ricorso focalizzati sul provvedimento del Questore e del
Prefetto capitolini, ritenendo che entrambi gli atti "hanno
esaurito integralmente i loro effetti, non risultando più idonei
a produrre conseguenze attuali o future nella sfera giuridica
dell'associazione ricorrente, con la conseguenza che il loro
eventuale annullamento non comporterebbe alcuna utilità pratica,
diretta ed immediata". Il Tar è comunque andato oltre, dovendo
accertare la legittimità o meno degli atti per verificare
l'esistenza di un interesse ai fini risarcitori.
Ecco che allora per i giudici "nel caso di specie, le
Amministrazioni motivavano espressamente e in modo
circostanziato in ordine all'inidoneità dell'area indicata per
lo svolgimento dell'evento, stante la non facile percorribilità
delle vie di accesso, anche avuto riguardo alla gestione dei
servizi e delle procedure di soccorso, peraltro in pieno periodo
pandemico". Ne consegue che, i provvedimenti "non risultano
censurabili, essendo il risultato di un equilibrato
bilanciamento dei diritti e delle libertà costituzionalmente
garantiti rispetto ad interessi parimenti tutelati dalla
Costituzione".
La legittimità dell'azione amministrativa che è stata
sottoposta al vaglio del Tar del Lazio, infine, "comporta la
reiezione dell'istanza risarcitoria sollevata dalla ricorrente -
peraltro, genericamente posta - non essendosi concretizzata
alcuna illiceità causativa di danno".
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