"Continuare a sostenere gli Enti
Locali in considerazione delle difficoltà generate dall'aumento
dei prezzi dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti" è
l'obiettivo del nuovo accordo quadro sulla sospensione da parte
della banche del pagamento della quota capitale delle rate dei
mutui agli Enti locali firmato dal Presidente dell'Associazione
Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, con il Presidente
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Gaetano Manfredi, e
il Presidente dell'Unione Province d'Italia, Pasquale Gandolfi.
L'elenco delle banche aderenti all'accordo verrà pubblicato sul
sito internet dell'ABI. Lo si apprende da una nota Abi
Secondo l'accordo, le banche aderenti possono procedere alla
sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei
mutui erogati in favore degli Enti Locali, in scadenza dal 21
marzo 2025, data di sottoscrizione dell'intesa, fino al 31
dicembre 2025 incluso. Il periodo di sospensione è di 12 mesi,
con conseguente estensione del piano di ammortamento originario
per un periodo pari alla durata della moratoria. Per quanto
riguarda gli interessi sul capitale sospeso, questi vanno
corrisposti alla banca alle scadenze originarie.
Al momento di presentazione della domanda, gli Enti Locali
non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento per
fenomeni di infiltrazione mafiosa o similare. Sono inoltre
esclusi dalla misura gli Enti morosi oppure in dissesto privi di
ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato al
momento della presentazione della domanda.
I finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le
seguenti caratteristiche: essere stipulati secondo la forma
tecnica del mutuo; essere intestati agli Enti locali con oneri
di rimborso interamente a proprio carico; il soggetto debitore e
il soggetto beneficiario devono essere coincidenti; non devono
essere stati concessi in base a leggi speciali; devono essere in
corso di ammortamento; non devono presentare rate scadute e non
pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della
domanda.
Le domande di sospensione devono pervenire alle banche
aderenti entro il 9 maggio 2025.
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